1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «al comune di residenza dell'insignito» sono sostituite
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Dell'attribuzione della Croce d'onore è data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, nonché con affissione nell'albo pretorio del comune di nascita dell'insignito.
6-ter. La consegna della Croce d'onore agli insigniti viventi o ai congiunti degli insigniti deceduti ha luogo con solennità di forme esteriori in occasione di una festa nazionale».